Proposta di aggiudicazione

Gara #98


MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA, DI VENTILAZIONE E CLIMATIZZAZIONE APPALTO SUDDIVISO IN 2 LOTTI. (BAN 228L)
 
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Informazioni appalto

04/09/2020
Aperta
Lavori
€ 425.064,50
Provincia di Ancona

Categorie merceologiche

45259 - Riparazione e manutenzione di impianti

Lotti

Proposta di aggiudicazione
1
839440849F
Solo prezzo
lotto 1
MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA, DI VENTILAZIONE E CLIMATIZZAZIONE ANNESSI AGLI IMMOBILI DI COMPETENZA PROVINCIALE LOTTO 1 –Loreto, Castelfidardo, Offagna, Senigallia, Trecastelli
 
€ 240.000,00
€ 147.766,76
€ 6.277,93
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
00692590425 CAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE
- Somma: 217.307 - Media: 27.163 - Scarto Medio: 1.160 - Decremento soglia: 0 - Soglia di anomalia: 28.323 - Interpretazione art. 97 c. 2 lett. d: Circolare MIT del 24 Ottobre 2019 - Decremento del valore assoluto risultante dal decremento dello scarto medio\n
Visualizza partecipanti
Proposta di aggiudicazione
2
83944474CE
Solo prezzo
lotto 2
DESCRIZIONE: MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA, DI VENTILAZIONE E CLIMATIZZAZIONE ANNESSI AGLI IMMOBILI DI COMPETENZA PROVINCIALE – LOTTO 2 Fabriano, Pianello Vallesina, Sassoferrato, Jesi, Chiaravalle, Falconara, Torrette di Ancona
 
€ 174.000,00
€ 107.271,94
€ 4.786,57
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
08786190150 08786190150
- Somma: 193.001 - Media: 27.571 - Scarto Medio: 1.037 - Decremento soglia: 0 - Soglia di anomalia: 28.608 - Interpretazione art. 97 c. 2 lett. d: Circolare MIT del 24 Ottobre 2019 - Decremento del valore assoluto risultante dal decremento dello scarto medio\n
Visualizza partecipanti

Scadenze

18/09/2020 12:00
24/09/2020 10:00
24/09/2020 10:15

Allegati

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06/06/2023 00:05
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06/06/2023 00:05
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06/06/2023 00:05
43.39 kB

Chiarimenti

14/09/2020 09:01
Quesito #1
Si richiede chiarimento in relazione all’ALLEGATO A Requisiti richiesti – terzo responsabile:
- La dichiarazione di essere in possesso dell’abilitazione FER è tassativa? in quanto il titolare sta effttuando ora il corso ed alla scadenza della gara ancora non avrà l’attestato, è possibile allegare una dichiarazione che è in fase di abilitazione?
- Inoltre il titolare che sarà anche terzo responsabile è in possesso del patentino 2° grado per gli impianti termici ma non possiede il certificato fgas che però è attivo in un nostro tecnico che ha entrambi i certificati ma non è in possesso dell’abilitazione FER, è possibile partecipare alla gara con questi requisiti?
16/09/2020 09:46
Risposta
L’abilitazione FER è obbligatoria in quanto l’Appaltatore dovrà operare su impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili.
L’abilitazione FER deve essere valida al momento dell’offerta e deve essere aggiornata obbligatoriamente a norma del comma I, lett. f dell’allegato 4 al D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28; pertanto, coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. 28/2011, sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni 3 anni, come indicato nel punto 5, dell’accordo Stato-Regioni del 22 dicembre 2016; di conseguenza l’attestato di frequenza dovrà riportare una data non antecedente ai 3 anni. L’attestato dovrà essere valido per tutta la durata dell’appalto; nel caso in cui l’attestato scada durante l’esecuzione dell’appalto, dovrà essere aggiornato prima della scadenza dello stesso.
Per quanto riguarda il possesso del Patentino di 2° grado è obbligatorio per la conduzione di impianti di riscaldamento di potenza superiore a 232 KW; sarà pertanto il personale con tale patentino addetto alla conduzione di impianti con potenzialità maggiore di 232 kW.
Per quanto riguarda il possesso del patentino fgas sarà il titolare dello stesso a poter operare sui impianti che richiedono tale certificazione e non è necessario che abbia anche l’attestato FER (l’attestato FER può essere a nome del Responsabile Tecnico dell’Impresa)
Si precisa che anche l’impresa dovrà essere certificata fgas in quanto dovrà svolgere per terzi attività di installazione, riparazione, manutenzione e assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse.

L’abilitazione FER è obbligatoria in quanto l’Appaltatore dovrà operare su impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili.
L’abilitazione FER deve essere valida al momento dell’offerta e deve essere aggiornata obbligatoriamente a norma del comma I, lett. f dell’allegato 4 al D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28; pertanto, coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs. 28/2011, sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni 3 anni, come indicato nel punto 5, dell’accordo Stato-Regioni del 22 dicembre 2016; di conseguenza l’attestato di frequenza dovrà riportare una data non antecedente ai 3 anni. L’attestato dovrà essere valido per tutta la durata dell’appalto; nel caso in cui l’attestato scada durante l’esecuzione dell’appalto, dovrà essere aggiornato prima della scadenza dello stesso.
Per quanto riguarda il possesso del Patentino di 2° grado è obbligatorio per la conduzione di impianti di riscaldamento di potenza superiore a 232 KW; sarà pertanto il personale con tale patentino addetto alla conduzione di impianti con potenzialità maggiore di 232 kW.
Per quanto riguarda il possesso del patentino fgas sarà il titolare dello stesso a poter operare sui impianti che richiedono tale certificazione e non è necessario che abbia anche l’attestato FER (l’attestato FER può essere a nome del Responsabile Tecnico dell’Impresa)
Si precisa che anche l’impresa dovrà essere certificata fgas in quanto dovrà svolgere per terzi attività di installazione, riparazione, manutenzione e assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse.

 
18/09/2020 11:40
Quesito #2
CHIARIMENTO 1
Buongiorno, si chiede conferma che per “elenco prezzi posto a base di gara” di cui all’art. 4 del Capitolato si faccia riferimento al Prezziario ufficiale della Regione Marche 2019.

CHIARIMENTO 2
Si chiede conferma che si tratti di un refuso il riferimento all’Allegato A dell’art. 2 del Capitolato “l’appalto ha per oggetto...degli edifici della provincia di Ancona elencati nell’Allegato A” e che si faccia invece riferimento all’Allegato D.
21/09/2020 14:56
Risposta
DITTA 1:
  1. Si conferma che per “elenco prezzi posto a base di gara” fa riferimento al Prezzario Ufficiale della Regione Marche 2019” come specificato negli art.11 e 17 del Capitolato.
  2. Si conferma che il riferimento all’Allegato A dell’art. 2 del Capitolato è un refuso; l’elenco degli edifici si possono desumere dagli allegati B₁ e B₂ nonché dall’allegato D.
18/09/2020 10:57
Quesito #3
CHIARIMENTO 1
In merito alla possibilità di operare sui sistemi di telegestione attualmente installati nelle centrali termiche, per ognuno si richiedono le seguenti informazioni:
  • Marca
  • modello
  • Software utilizzato

CHIARIMENTO 2
L’art.7 del Capitolato (Lotto 1) riporta a pag. 12 che “sono a carico del terzo responsabile i segni identificativi (bollini) da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica…”. Si chiede conferma che tutti gli impianti ne siano attualmente provvisti e se così non fosse si chiede di quantificare il numero di impianti che ne sono sprovvisti e la rispettiva potenza.

CHIARIMENTO 3
In merito all’art. 5 del Capitolato (lotto 1), c’è un limite di nominativi che possono essere riportati in allegato A?

CHIARIMENTO 4
L’ART. 7 DEL Capitolato (lotto 1) riporta che “per qualsiasi altra lavorazione non compresa nella presente voce e non specificato diversamente, si intende che la manodopera è compresa nel canone”. Si chiede conferma che si tratti di un refuso e pertanto si intenda che per qualsiasi altra lavorazione la manodopera non sarà compresa nel canone.

CHIARIMENTO 5
L’art. 8 del Capitolato (lotto 1) riporta che “l’importo totale a canone per le prestazioni di cui all’art. 2 lettera A) è pari a 35.774 euro + IVA per anno per gli impianti elencati nell’Allegato D per ogni mese di manutenzione ordinaria e pronto intervento ….”. Si chiede di confermare che il canone sia annuale e non “per ogni mese di manutenzione”.

CHIARIMENTO 6
Si chiede di confermare che il “canone” più volte menzionato nel Capitolato (lotto 1) sia l’importo di 35.774 euro per le prestazioni di cui all’art. 2 lettera A) e che l’importo contrattuale corrisponda al suddetto importo al netto del ribasso offerto in sede di gara.

CHIARIMENTO 7
Si chiede di confermare che l’importo di 35.774 euro al netto del ribasso offerto in sede di gara, sarà remunerato a canone e non a misura, come invece riportato all’art. 3 a pag. 9 del Capitolato “gli importi sopradescritti sono comprensivi delle somme dovute per i pagamenti a misura per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata.”

CHIARIMENTO 8
L’art. 11 del Capitolato (lotto 1) riporta che per le opere non comprese nell’analisi costi riportata il prezzo sarà computato come di seguito descritto: “pari al costo sostenuto dall’Appaltatore del prezzo di acquisto del materiale, incrementato di spese generali +15% e utile d’impresa +10%; solo sull’importo aggiunto del +15% +10% sarà poi applicato il ribasso d’asta contabile offerto in gara.; pertanto l’appaltatore dovrà dimostrare il costo da lui sostenuto con la presentazione delle fatture le quali dovranno riportare la descrizione particolareggiata da cui si possa desumere la prestazione o/e il materiale fornito/installato;”.
Si chiede conferma che venga remunerata anche la manodopera come descritto dall’art.7, vale a dire deducendola dalla tabella mercuriale semestrale dell’Emilia Romagna sulla base del monte ore dichiarato per svolgere l’opera.

CHIARIMENTO 9
Il documento “schema di contratto di appalto” (lotto 1) a pag. 3 riporta: “Il corrispettivo dovuto dall’“Ente” all’“Appaltatore” per il pieno e perfetto adempimento del contratto, determinato a misura, è fissato in € _____________ (euro ________________ ), più I.V.A. nella misura di legge, derivante dalla somma di €_________ (euro __________/00) a seguito di offerta del – ______% (meno__________- per cento) rispetto all’importo soggetto a ribasso di € ___________ (euro ______________/______), cui sono stati aggiunti la quota per l’attuazione dei piani di sicurezza di € __________ (euro _________/00) ed il costo del personale di € __________ (___________/00).”
Si chiede conferma che la seguente interpretazione sia corretta: il corrispettivo dovuto è determinato dalla somma della BDA ribassabile (240.000 euro) al netto del ribasso offerto in sede di gara e degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (6.277,93 euro). Il corrispettivo dovuto avrà dunque una componente a canone (35.774 euro al netto del ribasso offerto) ed una a misura per la straordinaria (204.226 = 240.000 – 35.774 euro, al netto del ribasso offerto).

Si chiede inoltre di confermare che si tratti di un refuso quanto sopra riportato in merito all’aggiunta del costo del personale per la determinazione del corrispettivo
21/09/2020 14:58
Risposta
  1. Si allega tabella con informazioni richieste riguardo alla telegestione; gli impianti si collegano tramite modem gsm con scheda dati (ad esclusione della telegestione a servizio della CITTADELLA di Fabriano a  cui si accede tramite rete internet); si precisa che nel caso di problemi con i sistemi di telegestione, l’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere andando direttamente sul posto per le modifiche/letture necessarie, senza alcuna pretesa e onere in più per l’Amministrazione (art. 7 lettera c).
  2. Si conferma che gli impianti sono tutti provvisti di segno identificativo.
  3. Non c’è nessun limite di nominativi che possono essere riportati nell’Allegato A; si precisa che dovrà comunque essere sempre garantito il pronto intervento tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, 24 ore su 24 (art. 7 lett. A); pertanto dovrà essere sempre disponibile personale con le giuste qualifiche per poter intervenire nei tempi stabiliti dal Capitolato.
  4. La voce chiarisce che la manodopera sarà pagata solo ed esclusivamente per le lavorazioni descritte all’art. 7 lettere 2), quindi per qualsiasi lavorazione che non ricade nella suddetta voce (art.7 lettera 2), la manodopera è compresa nella quota canone.
  5. Il chiarimento n. 5 probabilmente non riguarda l’art. 8 ma l’art.3; si conferma che l’importo pari ad euro 35.774,00 + iva è per anno e di euro 2.981,17 + iva per ogni mese di manutenzione, come desumibile dall’Allegato D (lotto 1);
  6. Si conferma che l’importo a Canone corrisponde ad euro 35.771,00 + iva per le prestazioni comprese all’art. 2 lettera A) e come più dettagliatamente descritto all’art. 7 del Capitolato; da tale importo andrà dedotto il ribasso offerto in sede di gara; l’importo contrattuale è quello descritto all’art. 3 del Capitolato: “l’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui alla colonna a) dedotto dal ribasso offerto dall’aggiudicatario ed aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito dalla colonna b) non soggetto a ribasso”;
  7. pertanto l’importo contrattuale sarà comprensivo delle somme dovute per il Canone (fisso e dedotto del ribasso d’asta) e le somme dovute per eventuali lavori di manutenzione che non rientrano nel canone e pagati a misura.
  8. Nel caso in cui si vada ad eseguire un lavoro non ricompreso nel Prezzario, questo verrà pagato come previsto all’art. 11 lettera 2); la manodopera sarà pagata solamente se rientra nei casi specificati all’art. 7 lettera 2).
Esempio 1: sostituzione di scambiatore su una caldaia a condensazione murale verrà corrisposto il costo sostenuto dall’Appaltatore per l’acquisto del materiale a cui sarà aggiunto il +15%  +10% e applicazione del ribasso sull’importo aggiunto del +15% +10%; in questo caso verrà pagata anche la manodopera per il lavoro come previsto all’art. 7 lettera2); nel caso il lavoro preveda anche lo svuotamento dell’impianto e il successivo riempimento e sfiato aria, questa manodopera non sarà pagata in quanto compresa nella quota Canone.
Esempio 2: sostituzione di una componente specifica per bruciatore non presente nel Prezzario Regionale; verrà corrisposto il costo sostenuto dall’Appaltatore per l’acquisto del materiale a cui sarà aggiunto il +15%  +10% e applicazione del ribasso sull’importo aggiunto del +15% +10%; il lavoro in questo caso non rientra tra le lavorazioni descritte all’art. 7 lettera 2) pertanto la manodopera non sarà pagata;
Esempio 3: Sostituzione di caldaia a basamento prevista dal Prezzario Regionale (esempio voce 13.07.003*/004); verrà pagata la caldaia come da prezzario + la manodopera per il lavoro, a cui andranno comunque detratte le ore comprese nella voce del Prezzario e desumibile dall’Analisi dei costi rilevabili all’indirizzo web di cui all’art. 11 lettera 1); pertanto se il lavoro ha richiesto n.32 ore per smontaggio vecchia caldaia e posa in opera della nuova, verranno pagate 32 ore meno 8 ore di operaio specializzato + 8 ore di operaio comune (art. 7 lettera 2). Anche in questo caso, se il lavoro prevede anche lo svuotamento dell’impianto e il successivo riempimento e sfiato aria, questa manodopera non sarà pagata in quanto compresa nella quota Canone.
  1. Il ribasso sarà effettuato sulla somma di euro 240.000,00 a cui saranno aggiunti gli oneri di sicurezza non ribassabili;
Esempio: ribasso del 10%; l’importo contrattuale sarà di 240.000,00 -10%= 216.000,00 a cui vanno aggiunti 6.277,93 per oneri di sicurezza; importo contrattuale euro 222.277,93.
Si conferma un refuso in merito all’aggiunta del costo del personale per la determinazione del corrispettivo.
 
18/09/2020 11:16
Quesito #4
Buongiorno, si chiede conferma che il personale in possesso del Patentino di 2° grado per la conduzione di impianti di riscaldamento di potenza superiore a 232 kW non debba obbligatoriamente essere in possesso anche della certificazione fgas, ma che la stessa possa essere posseduta da altro personale che opererà sugli impianti che la richiedono.
21/09/2020 14:59
Risposta
Si conferma che i soggetti in possesso di Patentino di 2° grado per la conduzione di impianti di riscaldamento di potenza superiore a 232 kW e della certificazione fgas possono non essere la stessa persona, ma comunque devono essere sempre dipendenti della ditta appaltatrice

Provincia di Ancona

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