...
La stazione appaltante ha ritenuto anomala l’offerta del RTP aggiudicatario poiché, nel corso del sub-procedimento di anomalia, avrebbe modificato l’importo originariamente dichiarato a titolo di “spese generali”. In particolare, si contesta che: “pur confermando l’importo totale dell’offerta emerge la lampante differenza tra gli importi stimati delle spese generali, che passano dal 13% a circa il 4%…”.
Secondo la ricorrente, come indicato da pacifici orientamenti giurisprudenziali, “la sottostima di alcune voci di costo non è ex se sintomatica di anomalia, fintanto che la commessa presenti comunque margini di guadagno” (cfr., per tutti Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2022, n. 167).
[[CASESTUDY]]
Tar Campania, Napoli, Sez. I, 13/03/2024, n. 1700 respinge il ricorso:
La soglia di anomalia non è altro che un criterio discriminante con il quale le stazioni appaltan...