Scaduto
Sua Provincia di Ancona
Gara #568
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DELL'UNIONE DEI COMUNI MISA-NEVOLA (BAN6F).Informazioni appalto
12/05/2026
Aperta
Forniture
€ 5.482.500,00
MASSACCESI JASMIN
Categorie merceologiche
3369 - Medicinali vari
Lotti
1
BB95F7B1FF
Solo prezzo
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DELL'UNIONE DEI COMUNI MISA-NEVOLA (BAN6F)
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DELL'UNIONE DEI COMUNI MISA-NEVOLA (BAN6F)
€ 3.225.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Scadenze
08/06/2026 13:00
15/06/2026 11:00
15/06/2026 12:00
Allegati
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Chiarimenti
22/05/2026 10:04
Quesito #1
Buongiorno Spett.le SA,
la presente per chiedere gentilmente i seguenti chiarimenti:
1) si chiede se sia corretta l'interpretazione secondo la quale le prescrizioni sotto indicare non siano obbligatorie ma facoltative da parte dell'OE in quanto nel mercato di riferimento non vengono attualmente espletate tali tipologie di servizi :
. la verifica dello stato di avanzamento delle richieste di approvvigionamento;
. la shelf life residua di un prodotto;
. la rintracciabilità di un prodotto attraverso l'identificazione e la registrazione dei flussi fisici che legano il Produttore, il Fornitore e le Farmacie;
. l'estrazione, da parte delle Farmacie, dei quantitativi richiesti e consegnati per ogni prodotto/articolo per periodi preselezionati.
Qualora l'interpretazione non fosse corretta si resta in attesa di ulteriori delucidazioni.
2) si chiede cortesemente di indicare il sistema informatico utilizzato nelle Farmacie.
3) Si chiede cortesemente la pubblicazione della turnazione festiva delle Farmacie.
4) in riferimento all'art. 5 del CSA, in accordo con quanto previsto dal Codice degli appalti è necessario valutare anche l'impatto Ambientale dell'intero ciclo di Vita degli Appalti compreso l'inquinamento generato. Si richiede pertanto se sia possibile prevedere: 1) in caso di più giorni festivi consecutivi prevedere la consegna il primo giorno lavorativo successivo; 2) in caso di ordine nel giorno festivo prevedere un’unica consegna pomeridiana il giorno successivo non festivo. Ciò al fine di soddisfare le esigenze della clientela della farmacia ed al contempo raggiungere l'obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire il «decoupling» (la dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale), rappresentando una soluzione votata all’efficienza, alla sostenibilità ed alla riduzione degli impatti ambientali della logistica.
Si ringrazia anticipatamente dell'attenzione e si rimane in attesa di cortese riscontro.
Distinti saluti
la presente per chiedere gentilmente i seguenti chiarimenti:
1) si chiede se sia corretta l'interpretazione secondo la quale le prescrizioni sotto indicare non siano obbligatorie ma facoltative da parte dell'OE in quanto nel mercato di riferimento non vengono attualmente espletate tali tipologie di servizi :
. la verifica dello stato di avanzamento delle richieste di approvvigionamento;
. la shelf life residua di un prodotto;
. la rintracciabilità di un prodotto attraverso l'identificazione e la registrazione dei flussi fisici che legano il Produttore, il Fornitore e le Farmacie;
. l'estrazione, da parte delle Farmacie, dei quantitativi richiesti e consegnati per ogni prodotto/articolo per periodi preselezionati.
Qualora l'interpretazione non fosse corretta si resta in attesa di ulteriori delucidazioni.
2) si chiede cortesemente di indicare il sistema informatico utilizzato nelle Farmacie.
3) Si chiede cortesemente la pubblicazione della turnazione festiva delle Farmacie.
4) in riferimento all'art. 5 del CSA, in accordo con quanto previsto dal Codice degli appalti è necessario valutare anche l'impatto Ambientale dell'intero ciclo di Vita degli Appalti compreso l'inquinamento generato. Si richiede pertanto se sia possibile prevedere: 1) in caso di più giorni festivi consecutivi prevedere la consegna il primo giorno lavorativo successivo; 2) in caso di ordine nel giorno festivo prevedere un’unica consegna pomeridiana il giorno successivo non festivo. Ciò al fine di soddisfare le esigenze della clientela della farmacia ed al contempo raggiungere l'obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire il «decoupling» (la dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale), rappresentando una soluzione votata all’efficienza, alla sostenibilità ed alla riduzione degli impatti ambientali della logistica.
Si ringrazia anticipatamente dell'attenzione e si rimane in attesa di cortese riscontro.
Distinti saluti
03/06/2026 10:42
Risposta
1) si chiede se sia corretta l'interpretazione secondo la quale le prescrizioni sotto indicare non siano obbligatorie ma facoltative da parte dell'OE in quanto nel mercato di riferimento non vengono attualmente espletate tali tipologie di servizi :
- la verifica dello stato di avanzamento delle richieste di approvvigionamento;
- la shelf life residua di un prodotto;
- la rintracciabilità di un prodotto attraverso l'identificazione e la registrazione dei flussi fisici che legano il Produttore, il Fornitore e le Farmacie;
- l'estrazione, da parte delle Farmacie, dei quantitativi richiesti e consegnati per ogni prodotto/articolo per periodi preselezionati.
Qualora l'interpretazione non fosse corretta si resta in attesa di ulteriori delucidazioni.
1) Confermiamo che la richiesta, nei 4 punti specificati, rappresenta una practice ottimale ma non indispensabile. Confidiamo che vogliate gestire le nostre richieste specifiche ,qualora se ne presentasse la necessità: esempio richieste particolari di report o di informazioni sui prodotti.
2) si chiede cortesemente di indicare il sistema informatico utilizzato nelle Farmacie.
2) Il sistema informatico usato è Wingesfar.
3) Si chiede cortesemente la pubblicazione della turnazione festiva delle Farmacie.
3) La turnazione festiva delle farmacie è la seguente:
- il sistema di aperture festive di entrambe le farmacie si inserisce nel più ampio piano della zona dell’entroterra di Senigallia e più in dettaglio sia la farmacia di Corinaldo sia la farmacia di Castelleone di Suasa sono aperte 1 domenica ogni 7 domeniche (2 FILE IN ALLEGATO);
- per la sola farmacia di Corinaldo, al fine di non lasciare mai la cittadinanza senza il servizio e considerando che le farmacie del territorio comunale sono due, si aggiunge l’apertura domenica alternata con l’altro negozio non comunale;
4) in riferimento all'art. 5 del CSA, in accordo con quanto previsto dal Codice degli appalti è necessario valutare anche l'impatto Ambientale dell'intero ciclo di Vita degli Appalti compreso l'inquinamento generato. Si richiede pertanto se sia possibile prevedere: 1) in caso di più giorni festivi consecutivi prevedere la consegna il primo giorno lavorativo successivo; 2) in caso di ordine nel giorno festivo prevedere un’unica consegna pomeridiana il giorno successivo non festivo. Ciò al fine di soddisfare le esigenze della clientela della farmacia ed al contempo raggiungere l'obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire il «decoupling» (la dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale), rappresentando una soluzione votata all’efficienza, alla sostenibilità ed alla riduzione degli impatti ambientali della logistica.
4) Nonostante l’amministrazione sia sensibile alla questione ambientale non riteniamo possibile prevedere a priori:
- che in caso di più giorni festivi consecutivi in cui le farmacie sono di turno, si consegni il primo giorno lavorativo successivo;
- che in caso di ordine nel giorno festivo di turno, si preveda una sola consegna pomeridiana il giorno successivo non festivo.
Sarà premura delle direttrici delle farmacie evitare consegne non strettamente necessarie ma è loro dovere gestire le eventuali urgenze.
Si ribadisce che nelle giornate festive, IN CUI LE FARMACIE SONO DI TURNO, deve essere garantita una consegna mattutina entro le ore 09.00.
- la verifica dello stato di avanzamento delle richieste di approvvigionamento;
- la shelf life residua di un prodotto;
- la rintracciabilità di un prodotto attraverso l'identificazione e la registrazione dei flussi fisici che legano il Produttore, il Fornitore e le Farmacie;
- l'estrazione, da parte delle Farmacie, dei quantitativi richiesti e consegnati per ogni prodotto/articolo per periodi preselezionati.
Qualora l'interpretazione non fosse corretta si resta in attesa di ulteriori delucidazioni.
1) Confermiamo che la richiesta, nei 4 punti specificati, rappresenta una practice ottimale ma non indispensabile. Confidiamo che vogliate gestire le nostre richieste specifiche ,qualora se ne presentasse la necessità: esempio richieste particolari di report o di informazioni sui prodotti.
2) si chiede cortesemente di indicare il sistema informatico utilizzato nelle Farmacie.
2) Il sistema informatico usato è Wingesfar.
3) Si chiede cortesemente la pubblicazione della turnazione festiva delle Farmacie.
3) La turnazione festiva delle farmacie è la seguente:
- il sistema di aperture festive di entrambe le farmacie si inserisce nel più ampio piano della zona dell’entroterra di Senigallia e più in dettaglio sia la farmacia di Corinaldo sia la farmacia di Castelleone di Suasa sono aperte 1 domenica ogni 7 domeniche (2 FILE IN ALLEGATO);
- per la sola farmacia di Corinaldo, al fine di non lasciare mai la cittadinanza senza il servizio e considerando che le farmacie del territorio comunale sono due, si aggiunge l’apertura domenica alternata con l’altro negozio non comunale;
4) in riferimento all'art. 5 del CSA, in accordo con quanto previsto dal Codice degli appalti è necessario valutare anche l'impatto Ambientale dell'intero ciclo di Vita degli Appalti compreso l'inquinamento generato. Si richiede pertanto se sia possibile prevedere: 1) in caso di più giorni festivi consecutivi prevedere la consegna il primo giorno lavorativo successivo; 2) in caso di ordine nel giorno festivo prevedere un’unica consegna pomeridiana il giorno successivo non festivo. Ciò al fine di soddisfare le esigenze della clientela della farmacia ed al contempo raggiungere l'obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire il «decoupling» (la dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale), rappresentando una soluzione votata all’efficienza, alla sostenibilità ed alla riduzione degli impatti ambientali della logistica.
4) Nonostante l’amministrazione sia sensibile alla questione ambientale non riteniamo possibile prevedere a priori:
- che in caso di più giorni festivi consecutivi in cui le farmacie sono di turno, si consegni il primo giorno lavorativo successivo;
- che in caso di ordine nel giorno festivo di turno, si preveda una sola consegna pomeridiana il giorno successivo non festivo.
Sarà premura delle direttrici delle farmacie evitare consegne non strettamente necessarie ma è loro dovere gestire le eventuali urgenze.
Si ribadisce che nelle giornate festive, IN CUI LE FARMACIE SONO DI TURNO, deve essere garantita una consegna mattutina entro le ore 09.00.
22/05/2026 14:54
Quesito #2
Buon pomeriggio Spett.le SA,
la presente per chiedere i seguenti chiarimenti:
1) In riferimento all'art 5 del CSA e precisamente al capoverso di seguito indicato:" Il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto per ricevuta dal personale della Farmacia che prenderà in consegna il/i plico/chi (Direttore o suo incaricato) salvo diverso accordo tra le parti." L’operatore economico sta perseguendo una politica di maggiore “sostenibilità” del ciclo logistico cercando di attenuare il più possibile l’impatto ambientale. Questo si esplica anche nella dematerializzazione del DDT che non viene più consegnato in formato cartaceo ma è disponibile in formato elettronico.
Si richiede, pertanto, di poter accettare il Documento di Trasporto elettronico in sostituzione di quello cartaceo.
2) in riferimento all'art. 5 del CSA in merito ai dati che devono essere presente nel documento di trasporto, si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale la prescrizione è assolta con la trasmissione del DDT nel rispetto della normativa vigente; L’OE potrà altresì fornire ulteriori informazioni necessarie alle vs spettabili Farmacie su richiesta con file excel da inviare per posta elettronica .
3) Alla luce di quanto previsto all'art. 5 del CSA in particolare che è facoltà dei Direttori delle farmacie concordare una diversa articolazione delle fasce orarie di consegna nonchè prevedere che i prodotti possano essere consegnati a farmacia chiusa (con deposito dei prodotti in apposito locale indicato dalla farmacia stessa), si chiede se la prescrizione al medesimo articolo al capoverso di seguito indicato: "Le casse contenenti la merce, dovranno essere tassativamente consegnate all'interno delle farmacie ad un incaricato della farmacia e, per nessun motivo, lasciate all'esterno incustodite ed esposte agli agenti atmosferici. In caso di violazione verrà applicata una penale fino al 30% del valore della merce consegnata, fatto salvo ogni maggior danno eventualmente addebitabile in conseguenza della violazione di quanto sopra richiesto" possa essere considerata un refuso.
4) In riferimento art. 6 del CSA e precisamente al seguente punto :" Al momento della consegna i prodotti devono presentare le seguenti scadenze, pena l’applicazione della penale indicata nello Schema di Contratto:
- data di scadenza non inferiore a sei mesi, per i prodotti con periodo di validità uguale o inferiore a 2 anni;
- data di scadenza non inferiore a un anno, per i prodotti con periodo di validità superiore a 2 anni.
Fatti salvi i casi in cui la consegna riguardi prodotti caratterizzati dal connotato dell’urgenza e/o di facilmente reperibili ovvero da scadenza inferiore a sei mesi." Si ricorda che la validità dei prodotti dipende da tutta la filiera distributiva e le penalità sulla scadenza dei prodotti generano un eccessivo rischio sull'OE. Tale clausola contravviene al principio di proporzionalità gravando eccessivamente solo sull'aggiudicatario. Si auspica pertanto di riuscire a realizzare una collaborazione adeguata agli scopi perseguiti e finalizzata alla realizzazione degli interessi reciproci consentendo, in caso di prodotti con data di validità inferiore, il ritiro del prodotto non venduto ed ancora vendibile emettendo relativa nota di credito. Ciò consentirebbe alle farmacie di fornire tempestivamente al cliente/utente sempre la migliore soluzione disponibile sul mercato
5) In riferimento al Disciplinare di gara art. Revisione Prezzi, alla luce della vigente normativa e dell’attuale quadro macro economico, considerando la previsione di rinegoziazione che lo stesso Legislatore ha inteso rendere ancora più chiara con il nuovo codice degli appalti , si chiede cortesemente di integrare la documentazione di gara prevedendo la disposizione relativa alla revisione prezzi disciplinata dal D.Lgs. 36/2023s.m.i.. L’inserimento della semplice clausola di aggiornamento dei prezzi nella misura stabilita dall'AIFA e dalla Banca Dati rappresenta un meccanismo automatico da sempre in vigore nel settore, che non soddisfa le previsioni di legge.
6) In riferimento alla prescrizione indicata nel Disciplinare all'art. revisione Prezzi di seguito indicata :" ..... È fatto obbligo all’aggiudicataria di comunicare le riduzioni e/o gli eventuali aumenti del prezzo al pubblico per iscritto entro 10 giorni dalla data del provvedimento dell’AIFA. In assenza di una comunicazione formale, non saranno riconosciuti aumenti di prezzo fino a che la stessa comunicazione non sarà pervenuta. I prezzi di fornitura si intendono comprensivi di tutti gli oneri accessori (imballo, trasporto, facchinaggio, conservazione dei prodotti fino all’avvenuta consegna, ecc.)." si evidenzia che l'aggiornamento dei prezzi nella misura stabilita dall'AIFA e dalla Banca Dati rappresenta un meccanismo automatico da sempre in vigore nel settore, gli Operatori Economici acquisiscono giornalmente in automatico le variazioni dei prezzi . Alla luce di quanto sopra esposto si chiede se la prescrizione possa essere assolta con il collegamento giornaliero con il programma gestionale presente nella Vs. Spett.li Farmacie e la disponibilità di un portale.
7) Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale l'importo a base di gara annuo pari ad euro 1.075.000,00 non sarà decurtato del ribasso offerto, pertanto s'intende come importo massimo spendibile indipendentemente dal ribasso offerto. Qualora l'interpretazione non fosse corretta si chiede di specificare gli importi che l'OE potrà aggiudicarsi.
8) in riferimento all'art, 7 del CSA in particolare al seguente punto :"Le ditte aggiudicatarie dovranno: ........... - applicare le migliori condizioni di vendita dei prodotti oggetto della fornitura, effettuate dalle ditte verso altri clienti in occasione di campagne commerciali, specificando ed informando tempestivamente la farmacia comunale sull'entità dell'extra sconto praticato rispetto a quello contrattuale" Si chiede alla spett.le SA se sia corretta l’interpretazione in base alla quale le farmacie comunali possono decidere di aderire a specifiche promozioni/campagne di telemarketing proposte dal fornitore alle spett.li farmacie gestite dall'Unione dei Comuni di Misa-Nevola su specifici prodotti con sconti maggiori rispetto a quelli di aggiudicazione. Diversamente non sarebbe possibile nemmeno effettuare una previsione di utile stimato e tale clausola sembrerebbe non in linea con il principio di proporzionalità e bilanciamento degli interessi, con un aggravio eccessivo e incerto sull’operatore Economico.
Si ringrazia anticipatamente dell'attenzione e si rimane in attesa di gentile riscontro.
Distinti saluti
la presente per chiedere i seguenti chiarimenti:
1) In riferimento all'art 5 del CSA e precisamente al capoverso di seguito indicato:" Il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto per ricevuta dal personale della Farmacia che prenderà in consegna il/i plico/chi (Direttore o suo incaricato) salvo diverso accordo tra le parti." L’operatore economico sta perseguendo una politica di maggiore “sostenibilità” del ciclo logistico cercando di attenuare il più possibile l’impatto ambientale. Questo si esplica anche nella dematerializzazione del DDT che non viene più consegnato in formato cartaceo ma è disponibile in formato elettronico.
Si richiede, pertanto, di poter accettare il Documento di Trasporto elettronico in sostituzione di quello cartaceo.
2) in riferimento all'art. 5 del CSA in merito ai dati che devono essere presente nel documento di trasporto, si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale la prescrizione è assolta con la trasmissione del DDT nel rispetto della normativa vigente; L’OE potrà altresì fornire ulteriori informazioni necessarie alle vs spettabili Farmacie su richiesta con file excel da inviare per posta elettronica .
3) Alla luce di quanto previsto all'art. 5 del CSA in particolare che è facoltà dei Direttori delle farmacie concordare una diversa articolazione delle fasce orarie di consegna nonchè prevedere che i prodotti possano essere consegnati a farmacia chiusa (con deposito dei prodotti in apposito locale indicato dalla farmacia stessa), si chiede se la prescrizione al medesimo articolo al capoverso di seguito indicato: "Le casse contenenti la merce, dovranno essere tassativamente consegnate all'interno delle farmacie ad un incaricato della farmacia e, per nessun motivo, lasciate all'esterno incustodite ed esposte agli agenti atmosferici. In caso di violazione verrà applicata una penale fino al 30% del valore della merce consegnata, fatto salvo ogni maggior danno eventualmente addebitabile in conseguenza della violazione di quanto sopra richiesto" possa essere considerata un refuso.
4) In riferimento art. 6 del CSA e precisamente al seguente punto :" Al momento della consegna i prodotti devono presentare le seguenti scadenze, pena l’applicazione della penale indicata nello Schema di Contratto:
- data di scadenza non inferiore a sei mesi, per i prodotti con periodo di validità uguale o inferiore a 2 anni;
- data di scadenza non inferiore a un anno, per i prodotti con periodo di validità superiore a 2 anni.
Fatti salvi i casi in cui la consegna riguardi prodotti caratterizzati dal connotato dell’urgenza e/o di facilmente reperibili ovvero da scadenza inferiore a sei mesi." Si ricorda che la validità dei prodotti dipende da tutta la filiera distributiva e le penalità sulla scadenza dei prodotti generano un eccessivo rischio sull'OE. Tale clausola contravviene al principio di proporzionalità gravando eccessivamente solo sull'aggiudicatario. Si auspica pertanto di riuscire a realizzare una collaborazione adeguata agli scopi perseguiti e finalizzata alla realizzazione degli interessi reciproci consentendo, in caso di prodotti con data di validità inferiore, il ritiro del prodotto non venduto ed ancora vendibile emettendo relativa nota di credito. Ciò consentirebbe alle farmacie di fornire tempestivamente al cliente/utente sempre la migliore soluzione disponibile sul mercato
5) In riferimento al Disciplinare di gara art. Revisione Prezzi, alla luce della vigente normativa e dell’attuale quadro macro economico, considerando la previsione di rinegoziazione che lo stesso Legislatore ha inteso rendere ancora più chiara con il nuovo codice degli appalti , si chiede cortesemente di integrare la documentazione di gara prevedendo la disposizione relativa alla revisione prezzi disciplinata dal D.Lgs. 36/2023s.m.i.. L’inserimento della semplice clausola di aggiornamento dei prezzi nella misura stabilita dall'AIFA e dalla Banca Dati rappresenta un meccanismo automatico da sempre in vigore nel settore, che non soddisfa le previsioni di legge.
6) In riferimento alla prescrizione indicata nel Disciplinare all'art. revisione Prezzi di seguito indicata :" ..... È fatto obbligo all’aggiudicataria di comunicare le riduzioni e/o gli eventuali aumenti del prezzo al pubblico per iscritto entro 10 giorni dalla data del provvedimento dell’AIFA. In assenza di una comunicazione formale, non saranno riconosciuti aumenti di prezzo fino a che la stessa comunicazione non sarà pervenuta. I prezzi di fornitura si intendono comprensivi di tutti gli oneri accessori (imballo, trasporto, facchinaggio, conservazione dei prodotti fino all’avvenuta consegna, ecc.)." si evidenzia che l'aggiornamento dei prezzi nella misura stabilita dall'AIFA e dalla Banca Dati rappresenta un meccanismo automatico da sempre in vigore nel settore, gli Operatori Economici acquisiscono giornalmente in automatico le variazioni dei prezzi . Alla luce di quanto sopra esposto si chiede se la prescrizione possa essere assolta con il collegamento giornaliero con il programma gestionale presente nella Vs. Spett.li Farmacie e la disponibilità di un portale.
7) Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale l'importo a base di gara annuo pari ad euro 1.075.000,00 non sarà decurtato del ribasso offerto, pertanto s'intende come importo massimo spendibile indipendentemente dal ribasso offerto. Qualora l'interpretazione non fosse corretta si chiede di specificare gli importi che l'OE potrà aggiudicarsi.
8) in riferimento all'art, 7 del CSA in particolare al seguente punto :"Le ditte aggiudicatarie dovranno: ........... - applicare le migliori condizioni di vendita dei prodotti oggetto della fornitura, effettuate dalle ditte verso altri clienti in occasione di campagne commerciali, specificando ed informando tempestivamente la farmacia comunale sull'entità dell'extra sconto praticato rispetto a quello contrattuale" Si chiede alla spett.le SA se sia corretta l’interpretazione in base alla quale le farmacie comunali possono decidere di aderire a specifiche promozioni/campagne di telemarketing proposte dal fornitore alle spett.li farmacie gestite dall'Unione dei Comuni di Misa-Nevola su specifici prodotti con sconti maggiori rispetto a quelli di aggiudicazione. Diversamente non sarebbe possibile nemmeno effettuare una previsione di utile stimato e tale clausola sembrerebbe non in linea con il principio di proporzionalità e bilanciamento degli interessi, con un aggravio eccessivo e incerto sull’operatore Economico.
Si ringrazia anticipatamente dell'attenzione e si rimane in attesa di gentile riscontro.
Distinti saluti
03/06/2026 10:50
Risposta
1) In riferimento all'art 5 del CSA e precisamente al capoverso di seguito indicato:" Il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto per ricevuta dal personale della Farmacia che prenderà in consegna il/i plico/chi (Direttore o suo incaricato) salvo diverso accordo tra le parti." L’operatore economico sta perseguendo una politica di maggiore “sostenibilità” del ciclo logistico cercando di attenuare il più possibile l’impatto ambientale. Questo si esplica anche nella dematerializzazione del DDT che non viene più consegnato in formato cartaceo ma è disponibile in formato elettronico.
Si richiede, pertanto, di poter accettare il Documento di Trasporto elettronico in sostituzione di quello cartaceo.
1) In riferimento all’art.5 del capitolato speciale di appalto e in particolare “Il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto per ricevuta dal personale della Farmacia che prenderà in consegna il/i plico/chi (Direttore o suo incaricato) salvo diverso accordo tra le parti…”.
Pur comprendendo il tema dell’impatto ambientale, confermiamo la richiesta del DDT cartaceo in quanto consente il controllo in maniera più veloce e precisa.
2) in riferimento all'art. 5 del CSA in merito ai dati che devono essere presenti nel documento di trasporto, si chiede se è corretta l’interpretazione secondo la quale la prescrizione è assolta con la trasmissione del DDT nel rispetto della normativa vigente; L’OE potrà altresì fornire ulteriori informazioni necessarie alle vs spettabili Farmacie su richiesta con file excel da inviare per posta elettronica.
2) In riferimento all’art.5 del capitolato speciale di appalto e in particolare con riferimento al contenuto minimo del DDT confermiamo che le informazioni ulteriori rispetto a quanto prescritto dalla normativa vigente potranno essere forniti su richiesta con file Excel.
3) Alla luce di quanto previsto all'art. 5 del CSA in particolare che è facoltà dei Direttori delle farmacie concordare una diversa articolazione delle fasce orarie di consegna nonchè prevedere che i prodotti possano essere consegnati a farmacia chiusa (con deposito dei prodotti in apposito locale indicato dalla farmacia stessa), si chiede se la prescrizione al medesimo articolo al capoverso di seguito indicato: "Le casse contenenti la merce, dovranno essere tassativamente consegnate all'interno delle farmacie ad un incaricato della farmacia e, per nessun motivo, lasciate all'esterno incustodite ed esposte agli agenti atmosferici. In caso di violazione verrà applicata una penale fino al 30% del valore della merce consegnata, fatto salvo ogni maggior danno eventualmente addebitabile in conseguenza della violazione di quanto sopra richiesto" possa essere considerata un refuso.
3) Con riferimento all’art. 5 del capitolato speciale di appalto si conferma che salvo accordo con i Direttori delle due farmacie e dunque specifica indicazione del luogo dove lasciare i prodotti in sicurezza e della consegna delle chiavi se necessario e opportuno, è vietato lasciare le casse contenenti le merci all’esterno delle farmacie incustodite.
4) In riferimento art. 6 del CSA e precisamente al seguente punto :" Al momento della consegna i prodotti devono presentare le seguenti scadenze, pena l’applicazione della penale indicata nello Schema di Contratto:
- data di scadenza non inferiore a sei mesi, per i prodotti con periodo di validità uguale o inferiore a 2 anni;
- data di scadenza non inferiore a un anno, per i prodotti con periodo di validità superiore a 2 anni.
Fatti salvi i casi in cui la consegna riguardi prodotti caratterizzati dal connotato dell’urgenza e/o di facilmente reperibili ovvero da scadenza inferiore a sei mesi." Si ricorda che la validità dei prodotti dipende da tutta la filiera distributiva e le penalità sulla scadenza dei prodotti generano un eccessivo rischio sull'OE. Tale clausola contravviene al principio di proporzionalità gravando eccessivamente solo sull'aggiudicatario. Si auspica pertanto di riuscire a realizzare una collaborazione adeguata agli scopi perseguiti e finalizzata alla realizzazione degli interessi reciproci consentendo, in caso di prodotti con data di validità inferiore, il ritiro del prodotto non venduto ed ancora vendibile emettendo relativa nota di credito. Ciò consentirebbe alle farmacie di fornire tempestivamente al cliente/utente sempre la migliore soluzione disponibile sul mercato.
4) Con riferimento al punto 6 del Capitolato Speciale di Appalto e più in particolare per quanto riguarda le scadenze dei prodotti si conferma la richiesta ma ci si rende disponibili alla gestione di casi particolari, subordinata all’assenso delle direttrici delle farmacie, come già previsto dall’ultimo capoverso del citato art. 6 ( “Fatti salvi i casi in cui la consegna riguardi prodotti caratterizzati dal connotato dell’urgenza e/o difficilmente reperibili ovvero da scadenza inferiore a sei mesi.”)
5) In riferimento al Disciplinare di gara art. Revisione Prezzi, alla luce della vigente normativa e dell’attuale quadro macro economico, considerando la previsione di rinegoziazione che lo stesso Legislatore ha inteso rendere ancora più chiara con il nuovo codice degli appalti, si chiede cortesemente di integrare la documentazione di gara prevedendo la disposizione relativa alla revisione prezzi disciplinata dal D.Lgs. 36/2023s.m.i. L’inserimento della semplice clausola di aggiornamento dei prezzi nella misura stabilita dall'AIFA e dalla Banca Dati rappresenta un meccanismo automatico da sempre in vigore nel settore, che non soddisfa le previsioni di legge.
5) Nonostante non sia stata prevista in modo esplicito nei documenti di gara, la revisione prezzi si applica in automatico come da previsione di legge del d.Lgs. 36/2023.
6) In riferimento alla prescrizione indicata nel Disciplinare all'art. revisione Prezzi di seguito indicata :" …. È fatto obbligo all’aggiudicataria di comunicare le riduzioni e/o gli eventuali aumenti del prezzo al pubblico per iscritto entro 10 giorni dalla data del provvedimento dell’AIFA. In assenza di una comunicazione formale, non saranno riconosciuti aumenti di prezzo fino a che la stessa comunicazione non sarà pervenuta. I prezzi di fornitura si intendono comprensivi di tutti gli oneri accessori (imballo, trasporto, facchinaggio, conservazione dei prodotti fino all’avvenuta consegna, ecc.)." si evidenzia che l'aggiornamento dei prezzi nella misura stabilita dall'AIFA e dalla Banca Dati rappresenta un meccanismo automatico da sempre in vigore nel settore, gli Operatori Economici acquisiscono giornalmente in automatico le variazioni dei prezzi. Alla luce di quanto sopra esposto si chiede se la prescrizione possa essere assolta con il collegamento giornaliero con il programma gestionale presente nella Vs. Spett.li Farmacie e la disponibilità di un portale.
6) Si conferma che relativamente alle variazioni di prezzo AIFA non è necessaria una specifica comunicazione, è sufficiente il collegamento giornaliero tramite gestionale.
7) Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale l'importo a base di gara annuo pari ad euro 1.075.000,00 non sarà decurtato del ribasso offerto; pertanto, s'intende come importo massimo spendibile indipendentemente dal ribasso offerto. Qualora l'interpretazione non fosse corretta si chiede di specificare gli importi che l'OE potrà aggiudicarsi.
7) Si, è corretta. Tuttavia, come chiarito nel disciplinare di gara, il coefficiente medio ponderato di sconto servirà unicamente ai fini della graduatoria e gli ordini seguiranno lo sconto relativo ad ogni singolo prodotto offerto in sede di gara.
8) in riferimento all'art, 7 del CSA in particolare al seguente punto: "Le ditte aggiudicatarie dovranno: ........... - applicare le migliori condizioni di vendita dei prodotti oggetto della fornitura, effettuate dalle ditte verso altri clienti in occasione di campagne commerciali, specificando ed informando tempestivamente la farmacia comunale sull'entità dell'extra sconto praticato rispetto a quello contrattuale" Si chiede alla spett.le SA se sia corretta l’interpretazione in base alla quale le farmacie comunali possono decidere di aderire a specifiche promozioni/campagne di telemarketing proposte dal fornitore alle spett.li farmacie gestite dall'Unione dei Comuni di Misa-Nevola su specifici prodotti con sconti maggiori rispetto a quelli di aggiudicazione. Diversamente non sarebbe possibile nemmeno effettuare una previsione di utile stimato e tale clausola sembrerebbe non in linea con il principio di proporzionalità e bilanciamento degli interessi, con un aggravio eccessivo e incerto sull’operatore Economico.
8) Confermiamo che le farmacie dell’Unione dei Comuni possono aderire a campagne promozionali che garantiscano sconti maggiori rispetto a quelli di aggiudicazione.
Si richiede, pertanto, di poter accettare il Documento di Trasporto elettronico in sostituzione di quello cartaceo.
1) In riferimento all’art.5 del capitolato speciale di appalto e in particolare “Il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto per ricevuta dal personale della Farmacia che prenderà in consegna il/i plico/chi (Direttore o suo incaricato) salvo diverso accordo tra le parti…”.
Pur comprendendo il tema dell’impatto ambientale, confermiamo la richiesta del DDT cartaceo in quanto consente il controllo in maniera più veloce e precisa.
2) in riferimento all'art. 5 del CSA in merito ai dati che devono essere presenti nel documento di trasporto, si chiede se è corretta l’interpretazione secondo la quale la prescrizione è assolta con la trasmissione del DDT nel rispetto della normativa vigente; L’OE potrà altresì fornire ulteriori informazioni necessarie alle vs spettabili Farmacie su richiesta con file excel da inviare per posta elettronica.
2) In riferimento all’art.5 del capitolato speciale di appalto e in particolare con riferimento al contenuto minimo del DDT confermiamo che le informazioni ulteriori rispetto a quanto prescritto dalla normativa vigente potranno essere forniti su richiesta con file Excel.
3) Alla luce di quanto previsto all'art. 5 del CSA in particolare che è facoltà dei Direttori delle farmacie concordare una diversa articolazione delle fasce orarie di consegna nonchè prevedere che i prodotti possano essere consegnati a farmacia chiusa (con deposito dei prodotti in apposito locale indicato dalla farmacia stessa), si chiede se la prescrizione al medesimo articolo al capoverso di seguito indicato: "Le casse contenenti la merce, dovranno essere tassativamente consegnate all'interno delle farmacie ad un incaricato della farmacia e, per nessun motivo, lasciate all'esterno incustodite ed esposte agli agenti atmosferici. In caso di violazione verrà applicata una penale fino al 30% del valore della merce consegnata, fatto salvo ogni maggior danno eventualmente addebitabile in conseguenza della violazione di quanto sopra richiesto" possa essere considerata un refuso.
3) Con riferimento all’art. 5 del capitolato speciale di appalto si conferma che salvo accordo con i Direttori delle due farmacie e dunque specifica indicazione del luogo dove lasciare i prodotti in sicurezza e della consegna delle chiavi se necessario e opportuno, è vietato lasciare le casse contenenti le merci all’esterno delle farmacie incustodite.
4) In riferimento art. 6 del CSA e precisamente al seguente punto :" Al momento della consegna i prodotti devono presentare le seguenti scadenze, pena l’applicazione della penale indicata nello Schema di Contratto:
- data di scadenza non inferiore a sei mesi, per i prodotti con periodo di validità uguale o inferiore a 2 anni;
- data di scadenza non inferiore a un anno, per i prodotti con periodo di validità superiore a 2 anni.
Fatti salvi i casi in cui la consegna riguardi prodotti caratterizzati dal connotato dell’urgenza e/o di facilmente reperibili ovvero da scadenza inferiore a sei mesi." Si ricorda che la validità dei prodotti dipende da tutta la filiera distributiva e le penalità sulla scadenza dei prodotti generano un eccessivo rischio sull'OE. Tale clausola contravviene al principio di proporzionalità gravando eccessivamente solo sull'aggiudicatario. Si auspica pertanto di riuscire a realizzare una collaborazione adeguata agli scopi perseguiti e finalizzata alla realizzazione degli interessi reciproci consentendo, in caso di prodotti con data di validità inferiore, il ritiro del prodotto non venduto ed ancora vendibile emettendo relativa nota di credito. Ciò consentirebbe alle farmacie di fornire tempestivamente al cliente/utente sempre la migliore soluzione disponibile sul mercato.
4) Con riferimento al punto 6 del Capitolato Speciale di Appalto e più in particolare per quanto riguarda le scadenze dei prodotti si conferma la richiesta ma ci si rende disponibili alla gestione di casi particolari, subordinata all’assenso delle direttrici delle farmacie, come già previsto dall’ultimo capoverso del citato art. 6 ( “Fatti salvi i casi in cui la consegna riguardi prodotti caratterizzati dal connotato dell’urgenza e/o difficilmente reperibili ovvero da scadenza inferiore a sei mesi.”)
5) In riferimento al Disciplinare di gara art. Revisione Prezzi, alla luce della vigente normativa e dell’attuale quadro macro economico, considerando la previsione di rinegoziazione che lo stesso Legislatore ha inteso rendere ancora più chiara con il nuovo codice degli appalti, si chiede cortesemente di integrare la documentazione di gara prevedendo la disposizione relativa alla revisione prezzi disciplinata dal D.Lgs. 36/2023s.m.i. L’inserimento della semplice clausola di aggiornamento dei prezzi nella misura stabilita dall'AIFA e dalla Banca Dati rappresenta un meccanismo automatico da sempre in vigore nel settore, che non soddisfa le previsioni di legge.
5) Nonostante non sia stata prevista in modo esplicito nei documenti di gara, la revisione prezzi si applica in automatico come da previsione di legge del d.Lgs. 36/2023.
6) In riferimento alla prescrizione indicata nel Disciplinare all'art. revisione Prezzi di seguito indicata :" …. È fatto obbligo all’aggiudicataria di comunicare le riduzioni e/o gli eventuali aumenti del prezzo al pubblico per iscritto entro 10 giorni dalla data del provvedimento dell’AIFA. In assenza di una comunicazione formale, non saranno riconosciuti aumenti di prezzo fino a che la stessa comunicazione non sarà pervenuta. I prezzi di fornitura si intendono comprensivi di tutti gli oneri accessori (imballo, trasporto, facchinaggio, conservazione dei prodotti fino all’avvenuta consegna, ecc.)." si evidenzia che l'aggiornamento dei prezzi nella misura stabilita dall'AIFA e dalla Banca Dati rappresenta un meccanismo automatico da sempre in vigore nel settore, gli Operatori Economici acquisiscono giornalmente in automatico le variazioni dei prezzi. Alla luce di quanto sopra esposto si chiede se la prescrizione possa essere assolta con il collegamento giornaliero con il programma gestionale presente nella Vs. Spett.li Farmacie e la disponibilità di un portale.
6) Si conferma che relativamente alle variazioni di prezzo AIFA non è necessaria una specifica comunicazione, è sufficiente il collegamento giornaliero tramite gestionale.
7) Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale l'importo a base di gara annuo pari ad euro 1.075.000,00 non sarà decurtato del ribasso offerto; pertanto, s'intende come importo massimo spendibile indipendentemente dal ribasso offerto. Qualora l'interpretazione non fosse corretta si chiede di specificare gli importi che l'OE potrà aggiudicarsi.
7) Si, è corretta. Tuttavia, come chiarito nel disciplinare di gara, il coefficiente medio ponderato di sconto servirà unicamente ai fini della graduatoria e gli ordini seguiranno lo sconto relativo ad ogni singolo prodotto offerto in sede di gara.
8) in riferimento all'art, 7 del CSA in particolare al seguente punto: "Le ditte aggiudicatarie dovranno: ........... - applicare le migliori condizioni di vendita dei prodotti oggetto della fornitura, effettuate dalle ditte verso altri clienti in occasione di campagne commerciali, specificando ed informando tempestivamente la farmacia comunale sull'entità dell'extra sconto praticato rispetto a quello contrattuale" Si chiede alla spett.le SA se sia corretta l’interpretazione in base alla quale le farmacie comunali possono decidere di aderire a specifiche promozioni/campagne di telemarketing proposte dal fornitore alle spett.li farmacie gestite dall'Unione dei Comuni di Misa-Nevola su specifici prodotti con sconti maggiori rispetto a quelli di aggiudicazione. Diversamente non sarebbe possibile nemmeno effettuare una previsione di utile stimato e tale clausola sembrerebbe non in linea con il principio di proporzionalità e bilanciamento degli interessi, con un aggravio eccessivo e incerto sull’operatore Economico.
8) Confermiamo che le farmacie dell’Unione dei Comuni possono aderire a campagne promozionali che garantiscano sconti maggiori rispetto a quelli di aggiudicazione.
22/05/2026 16:53
Quesito #3
Buon pomeriggio Spett.le SA,
la presente per chiedere cortesemente i seguenti chiarimenti:
1) In riferimento all'art 11- Resi del CSA , si chiede gentilmente di indicare il periodo di validità residuo dei farmaci prossimi alla scadenza per i quali le farmacie potrebbero richiede il ritiro
2) in riferimento all'art. 12 -Penali del CSA ed in particolare al seguente punto :"consegna parziale della fornitura: nel caso in cui la consegna risulti mancante per più del 10% dell'ordinato, l’Ente applicherà una penalità del 5% del valore dei prodotti mancanti. Nel caso in cui tale mancanza superi il 50% dell'ordinato verrà applica una penalità del 30% del valore dei prodotti mancanti. Qualora si verificassero casi reiterati o consegne parziali
non giustificati da causa di forza maggiore tempestivamente denunciate, l’Ente si riserva la
facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C. C.;" " si chiede alla Spett.le SA se vengano esclusi dal computo dei prodotti mancati quelli indisponibili/carenti per cause non imputabili all'Operatore Economico ma a condizioni di mercato.
3) Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale la presente procedura è indetta, in particolare per il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. N. 36/2023
4) Si chiede alla Spett.le SA se sia corretta l’interpretazione in base alla quale ai prodotti indisponibili/carenti per cause non imputabili all'Operatore Economico, ma a condizioni di mercato e dell’intera filiera distributiva del farmaco, sarà applicato lo sconto di legge o uno sconto in base alla condizione imposta dai fornitori. Diversamente l’operatore Economico rischierebbe di vendere sotto costo. Si evidenzia alla spett.le SA che molteplici sentenze hanno stabilito che "Laddove i costi siano tali da non poter essere coperti neanche tramite il valore economico dell'utile stimato, è evidente che l'offerta diventa non remunerativa e, pertanto, non sostenibile
5) in riferimento all'art 4 del CSA e precisamente al punto :" Il Fornitore deve pertanto attivare, a proprie
spese, almeno un numero di telefono dedicato per la gestione dei resi e per le necessità
operative connesse alle singole forniture" si chiede se il servizio richiesto possa ritenersi assolto con il collegamento giornaliero con il programma gestionale presente nella Vs. Spett.li Farmacie e la disponibilità di un portale.
6) In riferimento alle prescrizioni sulla fatturazione riportate all'art.13 del CSA, si chiede se possano considerarsi assolte, trasmettendo la documentazione mediante il tracciato xml previsto dalla Pubblica Amministrazione (indicante i dati obbligatori previsti dalla fatturazione elettronica mediante il tracciato xml della P.A.). L’OE potrà altresì fornire ulteriori informazioni necessarie alle Vs spettabili Farmacie con un file excel da inviare per posta elettronica su richiesta delle stesse.
7) In riferimento alla % di riduzione della cauzione provvisoria art. GARANZIA PROVVISORIA del disciplinare (rif.pag. 5-6-7-8) , si chiede gentilmente di confermare, se in caso di possesso del certificato Uni En Iso 9001:2015, la polizza possa essere ridotta del 30% e ridurla di un ulteriore 20% in caso di possesso del certificato Uni Iso 45001:2018 e di poterla ridurre di un ulteriore 10% per fideiussioni emesse e firmate digitalmente, verificabili telematicamente, come disciplinato dal Codice. Si chiede se l’importo della cauzione provvisoria per quanto sopra descritto da presentare da parte dell'Operatore Economico sia pari a € 55.263,60
8) si chiede cortesemente l'indicazione dei costi per la stipula del contratto che l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà sostenere per le spese contrattuali
9) Si chiede conferma della possibilità di sottoscrivere il contratto, in caso di eventuale aggiudicazione, in modalità elettronica mediante scrittura privata, modalità di stipulazione espressamente prevista dall'attuale Codice dei Contratti Pubblici. Si richiede inoltre conferma che la registrazione del contratto possa avvenire unicamente in caso d'uso.
Nel ringraziare anticipatamente, si rimane in attesa di gentile riscontro.
Distinti saluti
la presente per chiedere cortesemente i seguenti chiarimenti:
1) In riferimento all'art 11- Resi del CSA , si chiede gentilmente di indicare il periodo di validità residuo dei farmaci prossimi alla scadenza per i quali le farmacie potrebbero richiede il ritiro
2) in riferimento all'art. 12 -Penali del CSA ed in particolare al seguente punto :"consegna parziale della fornitura: nel caso in cui la consegna risulti mancante per più del 10% dell'ordinato, l’Ente applicherà una penalità del 5% del valore dei prodotti mancanti. Nel caso in cui tale mancanza superi il 50% dell'ordinato verrà applica una penalità del 30% del valore dei prodotti mancanti. Qualora si verificassero casi reiterati o consegne parziali
non giustificati da causa di forza maggiore tempestivamente denunciate, l’Ente si riserva la
facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C. C.;" " si chiede alla Spett.le SA se vengano esclusi dal computo dei prodotti mancati quelli indisponibili/carenti per cause non imputabili all'Operatore Economico ma a condizioni di mercato.
3) Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale la presente procedura è indetta, in particolare per il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. N. 36/2023
4) Si chiede alla Spett.le SA se sia corretta l’interpretazione in base alla quale ai prodotti indisponibili/carenti per cause non imputabili all'Operatore Economico, ma a condizioni di mercato e dell’intera filiera distributiva del farmaco, sarà applicato lo sconto di legge o uno sconto in base alla condizione imposta dai fornitori. Diversamente l’operatore Economico rischierebbe di vendere sotto costo. Si evidenzia alla spett.le SA che molteplici sentenze hanno stabilito che "Laddove i costi siano tali da non poter essere coperti neanche tramite il valore economico dell'utile stimato, è evidente che l'offerta diventa non remunerativa e, pertanto, non sostenibile
5) in riferimento all'art 4 del CSA e precisamente al punto :" Il Fornitore deve pertanto attivare, a proprie
spese, almeno un numero di telefono dedicato per la gestione dei resi e per le necessità
operative connesse alle singole forniture" si chiede se il servizio richiesto possa ritenersi assolto con il collegamento giornaliero con il programma gestionale presente nella Vs. Spett.li Farmacie e la disponibilità di un portale.
6) In riferimento alle prescrizioni sulla fatturazione riportate all'art.13 del CSA, si chiede se possano considerarsi assolte, trasmettendo la documentazione mediante il tracciato xml previsto dalla Pubblica Amministrazione (indicante i dati obbligatori previsti dalla fatturazione elettronica mediante il tracciato xml della P.A.). L’OE potrà altresì fornire ulteriori informazioni necessarie alle Vs spettabili Farmacie con un file excel da inviare per posta elettronica su richiesta delle stesse.
7) In riferimento alla % di riduzione della cauzione provvisoria art. GARANZIA PROVVISORIA del disciplinare (rif.pag. 5-6-7-8) , si chiede gentilmente di confermare, se in caso di possesso del certificato Uni En Iso 9001:2015, la polizza possa essere ridotta del 30% e ridurla di un ulteriore 20% in caso di possesso del certificato Uni Iso 45001:2018 e di poterla ridurre di un ulteriore 10% per fideiussioni emesse e firmate digitalmente, verificabili telematicamente, come disciplinato dal Codice. Si chiede se l’importo della cauzione provvisoria per quanto sopra descritto da presentare da parte dell'Operatore Economico sia pari a € 55.263,60
8) si chiede cortesemente l'indicazione dei costi per la stipula del contratto che l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà sostenere per le spese contrattuali
9) Si chiede conferma della possibilità di sottoscrivere il contratto, in caso di eventuale aggiudicazione, in modalità elettronica mediante scrittura privata, modalità di stipulazione espressamente prevista dall'attuale Codice dei Contratti Pubblici. Si richiede inoltre conferma che la registrazione del contratto possa avvenire unicamente in caso d'uso.
Nel ringraziare anticipatamente, si rimane in attesa di gentile riscontro.
Distinti saluti
28/05/2026 17:12
Risposta
Risposta 3 set domande:
1) In riferimento all'art 11- Resi del CSA , si chiede gentilmente di indicare il periodo di validità residuo dei farmaci prossimi alla scadenza per i quali le farmacie potrebbero richiede il ritiro.
1) Per farmaci PROSSIMI alla scadenza, ovvero farmaci per i quali potrebbe essere richiesto il ritiro si intendono quelli con residua scadenza uguale o inferiore a 3 mesi.
2) in riferimento all'art. 12 -Penali del CSA ed in particolare al seguente punto :"consegna parziale della fornitura: nel caso in cui la consegna risulti mancante per più del 10% dell'ordinato, l’Ente applicherà una penalità del 5% del valore dei prodotti mancanti. Nel caso in cui tale mancanza superi il 50% dell'ordinato verrà applica una penalità del 30% del valore dei prodotti mancanti. Qualora si verificassero casi reiterati o consegne parziali
non giustificati da causa di forza maggiore tempestivamente denunciate, l’Ente si riserva la
facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C. C.;" " si chiede alla Spett.le SA se vengano esclusi dal computo dei prodotti mancati quelli indisponibili/carenti per cause non imputabili all'Operatore Economico ma a condizioni di mercato.
2) Si conferma che vengono esclusi dal computo dei prodotti mancanti, ai fini del calcolo delle relative penali, i prodotti indisponibili/carenti per condizioni di mercato, ovvero per cause non imputabili all’Operatore Economico. Tali specifiche rientrano nelle disposizioni relative alla forza maggiore.
3) Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale la presente procedura è indetta, in particolare per il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. N. 36/2023.
3) La disciplina del subappalto prevista dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 si applica in linea generale, ma la sua concreta operatività dipende da cosa viene effettivamente affidato a terzi dall'aggiudicatario.
4) Si chiede alla Spett.le SA se sia corretta l’interpretazione in base alla quale ai prodotti indisponibili/carenti per cause non imputabili all'Operatore Economico, ma a condizioni di mercato e dell’intera filiera distributiva del farmaco, sarà applicato lo sconto di legge o uno sconto in base alla condizione imposta dai fornitori. Diversamente l’operatore Economico rischierebbe di vendere sotto costo. Si evidenzia alla spett.le SA che molteplici sentenze hanno stabilito che "Laddove i costi siano tali da non poter essere coperti neanche tramite il valore economico dell'utile stimato, è evidente che l'offerta diventa non remunerativa e, pertanto, non sostenibile.
4) Basandoci sulle nostre esperienze/conoscenze ci sembra un’ipotesi alquanto remota ma nel caso si valuterà di acquistare al nuovo prezzo aggiornato.
5) in riferimento all'art 4 del CSA e precisamente al punto :" Il Fornitore deve pertanto attivare, a proprie spese, almeno un numero di telefono dedicato per la gestione dei resi e per le necessità
operative connesse alle singole forniture" si chiede se il servizio richiesto possa ritenersi assolto con il collegamento giornaliero con il programma gestionale presente nella Vs. Spett.li Farmacie e la disponibilità di un portale.
5) Il numero di telefono è ulteriore e non obbligatorio, per cui si ritiene sufficiente il programma gestionale.
6) In riferimento alle prescrizioni sulla fatturazione riportate all'art.13 del CSA, si chiede se possano considerarsi assolte, trasmettendo la documentazione mediante il tracciato xml previsto dalla Pubblica Amministrazione (indicante i dati obbligatori previsti dalla fatturazione elettronica mediante il tracciato xml della P.A.). L’OE potrà altresì fornire ulteriori informazioni necessarie alle Vs spettabili Farmacie con un file excel da inviare per posta elettronica su richiesta delle stesse.
6) Con riferimento alle prescrizioni sulla fatturazione oltre al contenuto minimo previsto dalla normativa è indispensabile:
- l’indicazione della farmacia alla quale è stato consegnato l’ordine (Farmacia di Corinaldo o Farmacia di Castelleone di Suasa);
- l’indicazione della percentuale di sconto applicato al singolo prodotto applicato, come da offerta di gara;
Si rammenta che ai sensi dell’art.5 del Capitolato Speciale è richiesto anche il DDT cartaceo che permette un controllo adeguato del contenuto dei pacchi, anche in riferimento ai diversi operatori ed ai diversi punti di vendita gestiti.
7) In riferimento alla % di riduzione della cauzione provvisoria art. GARANZIA PROVVISORIA del disciplinare (rif.pag. 5-6-7-8) , si chiede gentilmente di confermare, se in caso di possesso del certificato Uni En Iso 9001:2015, la polizza possa essere ridotta del 30% e ridurla di un ulteriore 20% in caso di possesso del certificato Uni Iso 45001:2018 e di poterla ridurre di un ulteriore 10% per fideiussioni emesse e firmate digitalmente, verificabili telematicamente, come disciplinato dal Codice. Si chiede se l’importo della cauzione provvisoria per quanto sopra descritto da presentare da parte dell'Operatore Economico sia pari a € 55.263,60
7) Si conferma
8) si chiede cortesemente l'indicazione dei costi per la stipula del contratto che l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà sostenere per le spese contrattuali
8) I costi per spese contrattuali variano in base al valore del contratto o dell’atto, secondo le tabelle ministeriali (Legge 604/1962) da sommare alle spese di registrazione.
9) Si chiede conferma della possibilità di sottoscrivere il contratto, in caso di eventuale aggiudicazione, in modalità elettronica mediante scrittura privata, modalità di stipulazione espressamente prevista dall'attuale Codice dei Contratti Pubblici. Si richiede inoltre conferma che la registrazione del contratto possa avvenire unicamente in caso d'uso.
9) Il contratto avrà la forma di atto pubblico amministrativo, per cui saranno addebitati i diritti di segreteria e le spese di registrazione.
1) In riferimento all'art 11- Resi del CSA , si chiede gentilmente di indicare il periodo di validità residuo dei farmaci prossimi alla scadenza per i quali le farmacie potrebbero richiede il ritiro.
1) Per farmaci PROSSIMI alla scadenza, ovvero farmaci per i quali potrebbe essere richiesto il ritiro si intendono quelli con residua scadenza uguale o inferiore a 3 mesi.
2) in riferimento all'art. 12 -Penali del CSA ed in particolare al seguente punto :"consegna parziale della fornitura: nel caso in cui la consegna risulti mancante per più del 10% dell'ordinato, l’Ente applicherà una penalità del 5% del valore dei prodotti mancanti. Nel caso in cui tale mancanza superi il 50% dell'ordinato verrà applica una penalità del 30% del valore dei prodotti mancanti. Qualora si verificassero casi reiterati o consegne parziali
non giustificati da causa di forza maggiore tempestivamente denunciate, l’Ente si riserva la
facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C. C.;" " si chiede alla Spett.le SA se vengano esclusi dal computo dei prodotti mancati quelli indisponibili/carenti per cause non imputabili all'Operatore Economico ma a condizioni di mercato.
2) Si conferma che vengono esclusi dal computo dei prodotti mancanti, ai fini del calcolo delle relative penali, i prodotti indisponibili/carenti per condizioni di mercato, ovvero per cause non imputabili all’Operatore Economico. Tali specifiche rientrano nelle disposizioni relative alla forza maggiore.
3) Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale la presente procedura è indetta, in particolare per il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. N. 36/2023.
3) La disciplina del subappalto prevista dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 si applica in linea generale, ma la sua concreta operatività dipende da cosa viene effettivamente affidato a terzi dall'aggiudicatario.
4) Si chiede alla Spett.le SA se sia corretta l’interpretazione in base alla quale ai prodotti indisponibili/carenti per cause non imputabili all'Operatore Economico, ma a condizioni di mercato e dell’intera filiera distributiva del farmaco, sarà applicato lo sconto di legge o uno sconto in base alla condizione imposta dai fornitori. Diversamente l’operatore Economico rischierebbe di vendere sotto costo. Si evidenzia alla spett.le SA che molteplici sentenze hanno stabilito che "Laddove i costi siano tali da non poter essere coperti neanche tramite il valore economico dell'utile stimato, è evidente che l'offerta diventa non remunerativa e, pertanto, non sostenibile.
4) Basandoci sulle nostre esperienze/conoscenze ci sembra un’ipotesi alquanto remota ma nel caso si valuterà di acquistare al nuovo prezzo aggiornato.
5) in riferimento all'art 4 del CSA e precisamente al punto :" Il Fornitore deve pertanto attivare, a proprie spese, almeno un numero di telefono dedicato per la gestione dei resi e per le necessità
operative connesse alle singole forniture" si chiede se il servizio richiesto possa ritenersi assolto con il collegamento giornaliero con il programma gestionale presente nella Vs. Spett.li Farmacie e la disponibilità di un portale.
5) Il numero di telefono è ulteriore e non obbligatorio, per cui si ritiene sufficiente il programma gestionale.
6) In riferimento alle prescrizioni sulla fatturazione riportate all'art.13 del CSA, si chiede se possano considerarsi assolte, trasmettendo la documentazione mediante il tracciato xml previsto dalla Pubblica Amministrazione (indicante i dati obbligatori previsti dalla fatturazione elettronica mediante il tracciato xml della P.A.). L’OE potrà altresì fornire ulteriori informazioni necessarie alle Vs spettabili Farmacie con un file excel da inviare per posta elettronica su richiesta delle stesse.
6) Con riferimento alle prescrizioni sulla fatturazione oltre al contenuto minimo previsto dalla normativa è indispensabile:
- l’indicazione della farmacia alla quale è stato consegnato l’ordine (Farmacia di Corinaldo o Farmacia di Castelleone di Suasa);
- l’indicazione della percentuale di sconto applicato al singolo prodotto applicato, come da offerta di gara;
Si rammenta che ai sensi dell’art.5 del Capitolato Speciale è richiesto anche il DDT cartaceo che permette un controllo adeguato del contenuto dei pacchi, anche in riferimento ai diversi operatori ed ai diversi punti di vendita gestiti.
7) In riferimento alla % di riduzione della cauzione provvisoria art. GARANZIA PROVVISORIA del disciplinare (rif.pag. 5-6-7-8) , si chiede gentilmente di confermare, se in caso di possesso del certificato Uni En Iso 9001:2015, la polizza possa essere ridotta del 30% e ridurla di un ulteriore 20% in caso di possesso del certificato Uni Iso 45001:2018 e di poterla ridurre di un ulteriore 10% per fideiussioni emesse e firmate digitalmente, verificabili telematicamente, come disciplinato dal Codice. Si chiede se l’importo della cauzione provvisoria per quanto sopra descritto da presentare da parte dell'Operatore Economico sia pari a € 55.263,60
7) Si conferma
8) si chiede cortesemente l'indicazione dei costi per la stipula del contratto che l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà sostenere per le spese contrattuali
8) I costi per spese contrattuali variano in base al valore del contratto o dell’atto, secondo le tabelle ministeriali (Legge 604/1962) da sommare alle spese di registrazione.
9) Si chiede conferma della possibilità di sottoscrivere il contratto, in caso di eventuale aggiudicazione, in modalità elettronica mediante scrittura privata, modalità di stipulazione espressamente prevista dall'attuale Codice dei Contratti Pubblici. Si richiede inoltre conferma che la registrazione del contratto possa avvenire unicamente in caso d'uso.
9) Il contratto avrà la forma di atto pubblico amministrativo, per cui saranno addebitati i diritti di segreteria e le spese di registrazione.
04/06/2026 08:56
Quesito #4
Buongiorno Spett.le,
in riferimento al chiarimento di seguito indicato: "il sistema di aperture festive di entrambe le farmacie si inserisce nel più ampio piano della zona dell’entroterra di Senigallia e più in dettaglio sia la farmacia di Corinaldo sia la farmacia di Castelleone di Suasa sono aperte 1 domenica ogni 7 domeniche (2 FILE IN ALLEGATO)" si chiede cortesemente di pubblicare i 2 file allegati che non risulterebbero presenti nella sezione allegati.
Si ringrazia molto
Cordiali saluti
in riferimento al chiarimento di seguito indicato: "il sistema di aperture festive di entrambe le farmacie si inserisce nel più ampio piano della zona dell’entroterra di Senigallia e più in dettaglio sia la farmacia di Corinaldo sia la farmacia di Castelleone di Suasa sono aperte 1 domenica ogni 7 domeniche (2 FILE IN ALLEGATO)" si chiede cortesemente di pubblicare i 2 file allegati che non risulterebbero presenti nella sezione allegati.
Si ringrazia molto
Cordiali saluti
04/06/2026 15:35
Risposta
Vedasi allegati.
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turnazioni-castelleone.pdf SHA-256: 549899bfac157d226d5e24911be33f46dac3537737d0bd63130f1032af831f10 04/06/2026 15:35 |
311.06 kB | |
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turnazioni-corinaldo.pdf SHA-256: 625fe3c6089135557fd960a1601eddb7cb7f79036d3d80a1b4be1885f3de157c 04/06/2026 15:35 |
2.27 MB |
05/06/2026 17:14
Quesito #5
Buon pomeriggio,
la presente per chiedere i seguenti chiarimenti:
1) Si chiede cortesemente la pubblicazione dell’accordo di collaborazione tra la Provincia di Ancona e la Guardia di Finanza in materia di Appalti Pubblici
2) Si chiede cortesemente se è corretta l'interpretazione secondo la quale la cauzione provvisoria debba essere intesta : UNIONE DEI COMUNI DI MISA-NEVOLA Via del Corso, 9 cap 60013 Corinaldo (AN)
C.F. 02082790425 pec : protocollo@pec.unionecomunimisa-nevola.it .
Si ringrazia dell'attenzione.
Cordiali saluti
la presente per chiedere i seguenti chiarimenti:
1) Si chiede cortesemente la pubblicazione dell’accordo di collaborazione tra la Provincia di Ancona e la Guardia di Finanza in materia di Appalti Pubblici
2) Si chiede cortesemente se è corretta l'interpretazione secondo la quale la cauzione provvisoria debba essere intesta : UNIONE DEI COMUNI DI MISA-NEVOLA Via del Corso, 9 cap 60013 Corinaldo (AN)
C.F. 02082790425 pec : protocollo@pec.unionecomunimisa-nevola.it .
Si ringrazia dell'attenzione.
Cordiali saluti
08/06/2026 09:45
Risposta
Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti
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accordo-provincia-di-ancona-e-guardia-di-finanza.pdf SHA-256: 9f875edb56fb52f6b8ae576217f2dfb4826aa5ac8f001116b16ba92789f16296 08/06/2026 09:45 |
501.36 kB |
08/06/2026 08:50
Quesito #6
Buongiorno Spett.le SA,
la presente per chiedere cortesemente i seguenti chiarimenti:
1) In considerazione che la piattaforma lo permette, si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale l'OE, nel caso debba aggiungere ulteriori Dichiarazioni oltre quelle previste dalla Vs Spett.le SA, possa caricare nella sezione "Busta Ammnistrativa" cartelle .zip, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante, le cui cartelle contengono file .pdf firmati digitalmente.
2) Si chiede cortesemente se è corretta l'interpretazione secondo la quale il file Offerta Economica possa essere trasformato in .pdf e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante al fine di essere caricato nella Sezione "Offerta economica"
3) si chiede cortesemente se è corretta l'interpretazione secondo al quale l'allegato 2 Modello di Offerta Economica non debba essere corredato del documento di identità del Legale Rappresentante dell'OE interessato e non è prevista la marca da bollo da euro 16,00.
Si ringrazia molto dell'attenzione e si rimane in attesa di gentile riscontro.
Cordiali saluti
la presente per chiedere cortesemente i seguenti chiarimenti:
1) In considerazione che la piattaforma lo permette, si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale l'OE, nel caso debba aggiungere ulteriori Dichiarazioni oltre quelle previste dalla Vs Spett.le SA, possa caricare nella sezione "Busta Ammnistrativa" cartelle .zip, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante, le cui cartelle contengono file .pdf firmati digitalmente.
2) Si chiede cortesemente se è corretta l'interpretazione secondo la quale il file Offerta Economica possa essere trasformato in .pdf e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante al fine di essere caricato nella Sezione "Offerta economica"
3) si chiede cortesemente se è corretta l'interpretazione secondo al quale l'allegato 2 Modello di Offerta Economica non debba essere corredato del documento di identità del Legale Rappresentante dell'OE interessato e non è prevista la marca da bollo da euro 16,00.
Si ringrazia molto dell'attenzione e si rimane in attesa di gentile riscontro.
Cordiali saluti
08/06/2026 09:22
Risposta
1) In considerazione che la piattaforma lo permette, si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale l'OE, nel caso debba aggiungere ulteriori Dichiarazioni oltre quelle previste dalla Vs Spett.le SA, possa caricare nella sezione "Busta Ammnistrativa" cartelle .zip, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante, le cui cartelle contengono file .pdf firmati digitalmente.
SI E' CORRETTO
2) Si chiede cortesemente se è corretta l'interpretazione secondo la quale il file Offerta Economica possa essere trasformato in .pdf e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante al fine di essere caricato nella Sezione "Offerta economica"
SI E' CORRETTO
3) si chiede cortesemente se è corretta l'interpretazione secondo al quale l'allegato 2 Modello di Offerta Economica non debba essere corredato del documento di identità del Legale Rappresentante dell'OE interessato e non è prevista la marca da bollo da euro 16,00.
SI CONFERMA
SI E' CORRETTO
2) Si chiede cortesemente se è corretta l'interpretazione secondo la quale il file Offerta Economica possa essere trasformato in .pdf e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante al fine di essere caricato nella Sezione "Offerta economica"
SI E' CORRETTO
3) si chiede cortesemente se è corretta l'interpretazione secondo al quale l'allegato 2 Modello di Offerta Economica non debba essere corredato del documento di identità del Legale Rappresentante dell'OE interessato e non è prevista la marca da bollo da euro 16,00.
SI CONFERMA
08/06/2026 11:58
Quesito #7
Spett.le Stazione Appaltante,
la presente per chiedere i seguenti chiarimenti:
1) in riferimento all’art.5 del Capitolato Speciale in cui è richiesto anche il DDT cartaceo si chiede se la prescrizione possa essere assolta con l'invio dei DDT tramite email;
2) Nel caso di più giorni festivi consecutivi in cui le Farmacie sono di turno si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale la prescrizione di consegna dei giorni festivi è assolta con la sola consegna nel primo giorno festivo;
3) Con riferimento alla Vs richiesta di indicare in fattura la percentuale di sconto applicato al singolo prodotto, considerando che non si tratta di un obbligo ai sensi della normativa vigente, si chiede se la prescrizione possa ritenersi assolta con l'invio per posta elettronica, su richiesta della farmacia, di un file excel con tutte le informazioni ritenute necessarie;
4) con riferimento alla VS gentile risposta in merito a quesito 2 punto 4 si evidenzia alla spett.le SA che la validità/scadenza dei prodotti consegnati dipende da tutta la filiera distributiva e non è ascrivibile al singolo operatore economico che effettua la consegna. Eventuali stringenti prescrizioni e penalità non rendono il servizio eseguibile. Si chiede pertanto se la prescrizione del capitolato possa essere considerata assolta prevedendo, su richiesta della farmacia, il ritiro del prodotto non venduto ed ancora vendibile con relativa emissione della nota di credito. Ciò consentirebbe di garantire in modo efficace la gestione di tutti quei casi in cui la scadenza risulti minore rispetto alle prescrizioni degli atti di gara;
5) Si chiede alla Spett.le SA se la consegna della mattina del post festivo possa ritenersi correttamente assolta se la merce viene consegnata alle farmacie tra le 9,30 e le 9,45. Ove possibile per l'Operatore economico si cercherà di consegnare entro le 9,30;
Si ringrazia anticipatamente dell'attenzione e si rimane in attesa di gentile riscontro.
Cordiali saluti
la presente per chiedere i seguenti chiarimenti:
1) in riferimento all’art.5 del Capitolato Speciale in cui è richiesto anche il DDT cartaceo si chiede se la prescrizione possa essere assolta con l'invio dei DDT tramite email;
2) Nel caso di più giorni festivi consecutivi in cui le Farmacie sono di turno si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale la prescrizione di consegna dei giorni festivi è assolta con la sola consegna nel primo giorno festivo;
3) Con riferimento alla Vs richiesta di indicare in fattura la percentuale di sconto applicato al singolo prodotto, considerando che non si tratta di un obbligo ai sensi della normativa vigente, si chiede se la prescrizione possa ritenersi assolta con l'invio per posta elettronica, su richiesta della farmacia, di un file excel con tutte le informazioni ritenute necessarie;
4) con riferimento alla VS gentile risposta in merito a quesito 2 punto 4 si evidenzia alla spett.le SA che la validità/scadenza dei prodotti consegnati dipende da tutta la filiera distributiva e non è ascrivibile al singolo operatore economico che effettua la consegna. Eventuali stringenti prescrizioni e penalità non rendono il servizio eseguibile. Si chiede pertanto se la prescrizione del capitolato possa essere considerata assolta prevedendo, su richiesta della farmacia, il ritiro del prodotto non venduto ed ancora vendibile con relativa emissione della nota di credito. Ciò consentirebbe di garantire in modo efficace la gestione di tutti quei casi in cui la scadenza risulti minore rispetto alle prescrizioni degli atti di gara;
5) Si chiede alla Spett.le SA se la consegna della mattina del post festivo possa ritenersi correttamente assolta se la merce viene consegnata alle farmacie tra le 9,30 e le 9,45. Ove possibile per l'Operatore economico si cercherà di consegnare entro le 9,30;
Si ringrazia anticipatamente dell'attenzione e si rimane in attesa di gentile riscontro.
Cordiali saluti
08/06/2026 13:27
Risposta
1) in riferimento all’art.5 del Capitolato Speciale in cui è richiesto anche il DDT cartaceo si chiede se la prescrizione possa essere assolta con l'invio dei DDT tramite email,
1) In riferimento all’art.5 del capitolato speciale di appalto e in particolare “Il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto per ricevuta dal personale della Farmacia che prenderà in consegna il/i plico/chi (Direttore o suo incaricato) salvo diverso accordo tra le parti…”.
Pur comprendendo il tema dell’impatto ambientale, confermiamo la richiesta del DDT cartaceo in quanto consente il controllo in maniera più veloce e precisa.
2) Nel caso di più giorni festivi consecutivi in cui le Farmacie sono di turno si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale la prescrizione di consegna dei giorni festivi è assolta con la sola consegna nel primo giorno festivo;
2) Sì, confermiamo la vostra interpretazione.
3) Con riferimento alla Vs richiesta di indicare in fattura la percentuale di sconto applicato al singolo prodotto, considerando che non si tratta di un obbligo ai sensi della normativa vigente, si chiede se la prescrizione possa ritenersi assolta con l'invio per posta elettronica, su richiesta della farmacia, di un file excel con tutte le informazioni ritenute necessarie;
3) L’indicazione della percentuale di sconto in fattura, pur non trattandosi di un obbligo di legge, è una prassi molto diffusa tra tutti i fornitori oltre ad essere uno strumento di controllo più immediato ed agevole. Momentaneamente si accetterà il file excel per il controllo ma si chiede l’impegno di aggiornare il software in modo da soddisfare la richiesta entro un anno.
4) Con riferimento alla VS gentile risposta in merito a quesito 2 punto 4 si evidenzia alla spett.le SA che la validità/scadenza dei prodotti consegnati dipende da tutta la filiera distributiva e non è ascrivibile al singolo operatore economico che effettua la consegna. Eventuali stringenti prescrizioni e penalità non rendono il servizio eseguibile. Si chiede pertanto se la prescrizione del capitolato possa essere considerata assolta prevedendo, su richiesta della farmacia, il ritiro del prodotto non venduto ed ancora vendibile con relativa emissione della nota di credito. Ciò consentirebbe di garantire in modo efficace la gestione di tutti quei casi in cui la scadenza risulti minore rispetto alle prescrizioni degli atti di gara;
4) Come già indicato nella precedente risposta, si confermano le scadenze richieste ma ci si rende disponibili alla gestione di casi particolari: solo in questi casi e subordinatamente all’assenso delle direttrici si potrà applicare la soluzione da voi proposta.
5) Si chiede alla Spett.le SA se la consegna della mattina del post festivo possa ritenersi correttamente assolta se la merce viene consegnata alle farmacie tra le 9,30 e le 9,45. Ove possibile per l'Operatore economico si cercherà di consegnare entro le 9,30;
5) Si conferma che la consegna della mattina del post-festivo può avvenire alle 9.30, 9.45 massimo.
1) In riferimento all’art.5 del capitolato speciale di appalto e in particolare “Il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto per ricevuta dal personale della Farmacia che prenderà in consegna il/i plico/chi (Direttore o suo incaricato) salvo diverso accordo tra le parti…”.
Pur comprendendo il tema dell’impatto ambientale, confermiamo la richiesta del DDT cartaceo in quanto consente il controllo in maniera più veloce e precisa.
2) Nel caso di più giorni festivi consecutivi in cui le Farmacie sono di turno si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale la prescrizione di consegna dei giorni festivi è assolta con la sola consegna nel primo giorno festivo;
2) Sì, confermiamo la vostra interpretazione.
3) Con riferimento alla Vs richiesta di indicare in fattura la percentuale di sconto applicato al singolo prodotto, considerando che non si tratta di un obbligo ai sensi della normativa vigente, si chiede se la prescrizione possa ritenersi assolta con l'invio per posta elettronica, su richiesta della farmacia, di un file excel con tutte le informazioni ritenute necessarie;
3) L’indicazione della percentuale di sconto in fattura, pur non trattandosi di un obbligo di legge, è una prassi molto diffusa tra tutti i fornitori oltre ad essere uno strumento di controllo più immediato ed agevole. Momentaneamente si accetterà il file excel per il controllo ma si chiede l’impegno di aggiornare il software in modo da soddisfare la richiesta entro un anno.
4) Con riferimento alla VS gentile risposta in merito a quesito 2 punto 4 si evidenzia alla spett.le SA che la validità/scadenza dei prodotti consegnati dipende da tutta la filiera distributiva e non è ascrivibile al singolo operatore economico che effettua la consegna. Eventuali stringenti prescrizioni e penalità non rendono il servizio eseguibile. Si chiede pertanto se la prescrizione del capitolato possa essere considerata assolta prevedendo, su richiesta della farmacia, il ritiro del prodotto non venduto ed ancora vendibile con relativa emissione della nota di credito. Ciò consentirebbe di garantire in modo efficace la gestione di tutti quei casi in cui la scadenza risulti minore rispetto alle prescrizioni degli atti di gara;
4) Come già indicato nella precedente risposta, si confermano le scadenze richieste ma ci si rende disponibili alla gestione di casi particolari: solo in questi casi e subordinatamente all’assenso delle direttrici si potrà applicare la soluzione da voi proposta.
5) Si chiede alla Spett.le SA se la consegna della mattina del post festivo possa ritenersi correttamente assolta se la merce viene consegnata alle farmacie tra le 9,30 e le 9,45. Ove possibile per l'Operatore economico si cercherà di consegnare entro le 9,30;
5) Si conferma che la consegna della mattina del post-festivo può avvenire alle 9.30, 9.45 massimo.
08/06/2026 12:02
Quesito #8
Buongiorno Spett.le Stazione Appaltante,
la presente per chiedere cortesemente riscontro in merito al quesito n.5 del 05/06/2026, di seguito indicato:
"Si chiede cortesemente se è corretta l'interpretazione secondo la quale la cauzione provvisoria debba essere intesta : UNIONE DEI COMUNI DI MISA-NEVOLA Via del Corso, 9 cap 60013 Corinaldo (AN)
C.F. 02082790425 pec : protocollo@pec.unionecomunimisa-nevola.it "
Nel ringraziare molto, si rimane in attesa di gentile riscontro
cordiali saluti
la presente per chiedere cortesemente riscontro in merito al quesito n.5 del 05/06/2026, di seguito indicato:
"Si chiede cortesemente se è corretta l'interpretazione secondo la quale la cauzione provvisoria debba essere intesta : UNIONE DEI COMUNI DI MISA-NEVOLA Via del Corso, 9 cap 60013 Corinaldo (AN)
C.F. 02082790425 pec : protocollo@pec.unionecomunimisa-nevola.it "
Nel ringraziare molto, si rimane in attesa di gentile riscontro
cordiali saluti
08/06/2026 14:32
Risposta
SI, SI CONFERMA, E' SCRITTO CHIARAMENTE NEL DISCIPLINARE DI GARA.